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Cause collettive - Compenso aggiuntivo


La sua Asl le corrisponde correttamente il "compenso aggiuntivo"?

 

A partire dal 1 gennaio 1995, così come disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale (DPR 484/96), il trattamento economico dei medici generalisti si arricchisce di nuova voce "il compenso aggiuntivo". Tale nuova voce retributiva, rientrando nella quota fissa di retribuzione, deve essere ritenuta una vera e propria integrazione dell'onorario professionale del medico convenzionato venendo ad assumere, pertanto, una valenza completamente diversa dall'istituto delle quote caro-vita previsto dal contratto precedente.

Di fatto, pur avendo mutato natura e funzione rispetto alle quote caro-vita , il compenso aggiuntivo continua ad essere determinato secondo i vecchi parametri retributivi afferenti al precedente compenso per variazione degli indici del costo di vita.

Recentemente il Ministero della Salute, facendo proprio l'orientamento emerso da molte sentenza di condanna nei confronti delle ASL, ha affermato, in una circolare, che il compenso aggiuntivo va corrisposto a tutti i generalisti che effettuano "doppio incarico compatibile" per entrambi i rapporti.

Ma vi è di più, stante la natura di integrazione dell'onorario professionale, il compenso aggiuntivo, oltre ad essere corrisposto per la totalità delle ore effettivamente prestate, andrà quantificato tenendo conto, non solo delle variazioni semestrali dell'indice del costo della vita, ma anche delle variazioni intermedie verificatesi nel corso del semestre stesso.

La problematica connessa alla mancata e/o non corretta corresponsione del compenso aggiuntivo, quantificabile in alcuni casi in più di £. 75.000.000 per gli ultimi 5 anni, oltre ad interessare tutte le figure mediche rientranti nell'area della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi ed emergenza territoriale), riguarda anche i medici pediatri e gli specialisti ambulatoriali interni.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO E' POSSIBILE INTRAPRENDERE UN'AZIONE VOLTA A RICHIEDERE LE SOMME NON CORRISPOSTE A TITOLO DI COMPENSO AGGIUNTIVO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI.

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