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Cause collettive - GRADUATORIE MEDICINA GENERALE


"Medici equipollenti" penalizzati nelle graduatorie di Medicina Generale

 

Il Decreto Legislativo n. 368/99, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 93/16, ha previsto un corso specifico obbligatorio in Medicina Generale per i medici che si sono abilitati all'esercizio della professione dopo il 1° gennaio 1995. La Direttiva CE 93/16 fa salvi i diritti quesiti dei medici abilitati all'attività di Medicina Generale antecedentemente a tale data, attraverso l'equipollenza dell'attestato rilasciato dai competenti ordini professionali con il diploma specifico in Medicina Generale.

 

In palese contrasto con la normativa comunitaria, il D.P.R. n. 484/96, che ha dato applicazione al CCNL di categoria, ha valutato il diploma specifico in medicina generale con 12 punti. Inoltre, il successivo D.P.R. n. 270/2000, ha attribuito al suddetto diploma il punteggio di 7,20 conferendogli così un'equipollenza formale, posto che ad oggi esso costituisce solo un mero presupposto per poter esercitare l'attività professionale.

E' chiaro pertanto che, rispetto ai medici titolari del diploma di formazione specifica, la categoria dei c.d. "medici equipollenti" viene penalizzata nell'immissione delle graduatorie in medicina generale e nell'ambito professionale in genere. Infatti, ai fini dell'inserimento nelle posizioni utili delle graduatorie, nella maggior parte dei casi risulta insufficiente (e quindi addirittura inutile!) la valutazione delle altre attività svolte dagli stessi medici.

 

Per eliminare questa grave disparità di trattamento è necessario tutelarsi richiedendo, innanzi alle sedi giurisdizionali competenti, l'annullamento e/o la modifica delle varie graduatorie regionali.